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Statuto della Società Articolo 1. La MATHESIS - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche - Associazione ONLUS, è un'associazione senza fini di lucro, ed ha per scopo precipuo la valorizzazione ed il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, dell’insegnamento scientifico. Articolo 2. La sede della Società è fissata dal Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11) in carica. Articolo 3. Per il conseguimento dei suoi fini la Società Mathesis
Articolo 4. I soci si distinguono in soci individuali e soci collettivi. Possono essere soci individuali i cultori ed i docenti di Matematica e di discipline ad essa collegate, e soci collettivi: le scuole, gli Istituti, le società ed in generale gli Enti che si interessano a tali discipline. I Consigli Direttivi delle Sezioni (di cui all’articolo 9) sono delegati ad accogliere le domande di iscrizione alla Società, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11). I Consigli Direttivi delle Sezioni sono delegati ad accogliere le domande d'iscrizione alla Società, indirizzate al Presidente del Consiglio Nazionale (di cui all'articolo 11). L'elenco dei Soci unitamente alle quote di cui al punto successivo , dovrà essere inviato annualmente al Consiglio Nazionale. I soci individuali sono tenuti al pagamento di una quota annua fissata ogni anno dalla Consulta Nazionale ( di cui all'articolo 16) e di una quota aggiuntiva fissata da Consiglio Direttivo della Sezione locale. Articolo 5. I soci che siano particolarmente distinti nell' organizzazione della Società possono essere dichiarati benemeriti. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale. Sulle proposte di socio benemerito delibera il Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11).
Articolo 6. I Soci collettivi saranno
rappresentati in seno alla MATHESIS dal loro rappresentante legale o da
persona da esso delegata, ma non partecipano alla votazione per le cariche
della MATHESIS. Articolo 7. L’Associazione è strutturata nel seguente modo: a) Sezioni; b) Consigli Regionali; c) Consiglio Nazionale; d) Consulta Nazionale. Articolo 8. Le Sezioni sono costituite da almeno 15 soci. Ogni Sezione
è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un Presidente, da un
Vicepresidente, da un Segretario e da almeno due consiglieri, eletti dai
soci. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere
rieletti. L’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario e
l’organizzazione ed il funzionamento di ogni Sezione sono fissati da un
regolamento interno fissato dai soci della Sezione stessa riuniti in
assemblea. Tale regolamento non deve essere in contrasto con lo statuto
dell’Associazione. Tutti i soci sono convocati almeno una volta all’anno,
presso le rispettive Sezioni, in assemblea generale ordinaria per l’esame
del bilancio e la sua approvazione, e, tutte le volte che occorre, in
Assemblea Generale Straordinaria. L’Assemblea può essere convocata anche su
domanda firmata da almeno un terzo dei soci. Per poter partecipare alle
riunioni dell’Assemblea Generale, il socio dovrà aver versato la quota
sociale per l’anno in corso. Articolo 9. Una nuova Sezione può essere costituita a richiesta di almeno 15 interessati abitanti nello stesso comune o in comuni vicini. Per la costituzione di nuove Sezioni il Consiglio Nazionale (di cui all’articolo 11) nomina un Comitato ed organizza le elezioni del Consiglio Direttivo della Sezione in presenza di un rappresentante del Consiglio nazionale e procede alla stesura del regolamento interno che dovrà essere portato dal Consiglio Direttivo della Sezione all’approvazione dell’Assemblea dei soci, che lo approva con eventuali emendamenti a maggioranza assoluta dei votanti. Articolo 10. Se in una Regione esistono più Sezioni, per organizzare e coordinare il lavoro delle Sezioni, si costituisce il Consiglio Regionale, formato dai Presidenti, dai Vicepresidenti e dai Segretari delle Sezioni, i quali eleggono nel loro seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Nel caso in cui in una Regione esista una sola Sezione, il Consiglio Regionale è formato dal Consiglio Direttivo della Sezione. Articolo 11. Il Consiglio Nazionale è costituito da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da 8 Consiglieri. Le elezioni avvengono per referendum, con votazioni a schede segrete. Queste votazioni sono curate dalle singole sezioni. Il Consiglio Nazionale uscente su segnalazioni delle sezioni e/o dei soci, prepara l’elenco dei candidati scelti tra i soci iscritti da almeno due anni. Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Le elezioni del Consiglio Nazionale avranno luogo nel mese di novembre. Il nuovo Consiglio entrerà in carica il primo gennaio successivo. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. Articolo 12. Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Ogni posto di Consigliere, resosi vacante, viene sostituito dal primo dei non eletti. Articolo 13. Il Consiglio Nazionale:
Articolo 14. L’anno di attività dell’Associazione è l’anno solare. Il presente anno scade il 31 dicembre 2008. Al termine di ogni esercizio sociale deve essere redatto il bilancio o il rendiconto annuale di gestione, in cui è obbligatorio, ove si verifichino utili di esercizio, o avanzi di gestione, impiegare tali disavanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il bilancio deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e deve riportare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto (articolo 10 n°6 D.L. 460 del 4/12/97), gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale dell’Associazione durante la vita dell’organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed hanno unitaria struttura. Articolo 15. Il Presidente del Consiglio Nazionale:
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente. Articolo 16. La Consulta Nazionale è costituita dal Consiglio Nazionale e dai Presidenti delle Sezioni. Si riunisce almeno una volta all’anno per coordinare le attività delle Sezioni. La Consulta viene convocata dal Presidente Nazionale o da almeno un quarto dei suoi membri. Articolo 17. La MATHESIS – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche – non ha fini di lucro e, pertanto, eventuali attività di bilancio dovranno essere devolute all’attuazione delle finalità di cui all’articolo 3. E’ espressamente vietato, sia direttamente che indirettamente, distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La costituzione di eventuali premi o borse di studio dovrà essere decisa dalla Consulta Nazionale. Articolo 18. La Sezione della città in cui ha sede il Consiglio Nazionale elegge 2 revisori dei conti. Questi riferiscono per iscritto alla Società sull’andamento dell’amministrazione e sui bilanci. Articolo 19. L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Articolo 20. Modifiche di Statuto dovranno essere deliberate in un apposito congresso convocato almeno 6 mesi prima e saranno approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, considerando tali anche coloro che avranno votato scheda bianca. Le proposte di modifiche di Statuto saranno sottoposte ai soci sia per iniziativa del Consiglio Nazionale sia su proposta sottoscritta da almeno un decimo dei soci. Articolo 21. L’eventuale scioglimento della Società dovrà essere deliberato dall’Assemblea generale dei soci appositamente convocata o mediante referendum che verrà approvato con la maggioranza dei due terzi dei soci iscritti. Il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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